Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro SECONDO›Titolo III›Capo II
Art. 66
66 / 165Verificazione
In vigore dal 16 set 2010
1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.
2. L'ordinanza è comunicata dalla segreteria all'organismo verificatore.
3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.
4. Terminata la verificazione, su istanza dell'organismo o del suo
delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente
spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle
parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall'organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-66