Art. 62 · Appello cautelare
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro SECONDOTitolo II

Art. 62

62 / 165

Appello cautelare

In vigore dal 18 set 2012
1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 2. L'appello, depositato nel termine di cui all', è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli , comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57. 3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell', comma 11. 4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli , comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli , comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell', comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell', comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all', comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l', comma 8.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-62