Art. 22 · Patrocinio
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo II

Art. 22

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Patrocinio

In vigore dal 16 set 2010
1. Salvo quanto previsto dall', nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali è obbligatorio il patrocinio di avvocato. 2. Per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. 3. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-22