Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro PRIMO›Titolo I›Capo VI
Art. 21
21 / 165Commissario ad acta
In vigore dal 16 set 2010
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l', comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-21