Art. 21 · Commissario ad acta
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro PRIMOTitolo ICapo VI

Art. 21

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Commissario ad acta

In vigore dal 16 set 2010
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, può nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l', comma 2.
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