Art. 131 · Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro QUARTOTitolo VICapo III

Art. 131

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Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni

In vigore dal 16 set 2010
1. L'appello avverso le sentenze di cui all' è proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica; per gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo pretorio del comune. 2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione. Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario. 3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie il ricorso originario, provvede ai sensi dell', comma 9. 4. La sentenza è immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all', comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a quelli di cui al comma 11 dello stesso .
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