Art. 111 · Sospensione della sentenza
Allegato 1 Codice del processo amministrativoLibro TERZOTitolo V

Art. 111

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Sospensione della sentenza

In vigore dal 18 set 2012
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli , commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-111