Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro TERZO›Titolo III
Art. 106
108 / 165Casi di revocazione
In vigore dal 16 set 2010
1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.
2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104#art-acd-106