Allegato 1 Codice del processo amministrativo›Libro PRIMO›Titolo I›Capo III
Art. 10
10 / 165Regolamento preventivo di giurisdizione
In vigore dal 16 set 2010
1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall' del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non può disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.
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