Art. 1
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In vigore dal 26 giu 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 19, relativo al patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
Considerato il mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso ai sensi dell', comma 6, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 marzo 2010, sul testo concordato nel corso della medesima seduta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010, di approvazione della relazione prevista dall', comma 3, terzo e quarto periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all' della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto
1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-05-28;85#art-1