Art. 2 · Definizioni

Art. 2

2 / 17

Definizioni

In vigore dal 10 giu 2010
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti: a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1; b) «elementi chimici della fertilità», sono considerati: 1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio; 2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo; c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari; d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi; e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti; f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati; g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1; h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1; i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali; m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi; n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati; o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche; p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice; q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici o di una o più matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, o di entrambi, con uno o più concimi minerali; r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali; s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura; t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione; u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide; v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida; z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2; aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3; bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4; cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6. 2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per: a) «dichiarazione per i prodotti di cui all', comma 1, lettera a)»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate; b) «dichiarazione per i prodotti di cui all', comma 1, lettera b)»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti; c) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13; d) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all', comma 1, lettera a)»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria è indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE; e) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all', comma 1, lettera b)»: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati; per i prodotti fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso, anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C; f) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato; g) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea; h) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non superiore ai 1000 kg; i) «sfuso»: un fertilizzante non imballato; l) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato; m) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75#art-2