Art. 1
1 / 17Campo di applicazione
In vigore dal 10 giu 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l';
Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai:
a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-04-29;75#art-1