Art. 3 · Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193

Art. 3

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Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193

In vigore dal 6 mag 2010
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.». 2. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 193 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle strutture di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».
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