Art. 3
3 / 8Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193
In vigore dal 6 mag 2010
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi delle strutture di cui al comma 7, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».
2. All'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 193 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei commercianti e delle strutture di cui al comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;57#art-3