Art. 2
2 / 8Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132
In vigore dal 6 mag 2010
1. Il comma 4 dell' del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, è sostituito dal seguente:
«4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, registrano e mantengono aggiornate le relative informazioni nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica, ai sensi della decisione comunitaria 2009/712/CE e nel rispetto dello schema previsto nell'allegato II, capitolo 1, della medesima, al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi dei centri di raccolta e dei centri di magazzinaggio dello sperma, con i relativi numeri di registrazione.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;57#art-2