Art. 5
5 / 7Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17 del decreto legislativo n. 115 del 2008
In vigore dal 6 mag 2010
Modifiche all'articolo 11 e all'articolo 17
del decreto legislativo n. 115 del 2008
1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «in merito alle distanze minime tra edifici» sono inserite le seguenti parole: «alle distanze minime dai confini di proprietà»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,»;
c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «9 gennaio 1991, n. 10» le parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali»;
d) al comma 7, le parole: «La costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione»;
e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente»;
f) al comma 8, le parole: «L'autorizzazione di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorizzazione di cui al comma 7»;
g) al comma 8, il secondo periodo è soppresso.
2. All'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo le parole: «indicazioni circa l'energia reattiva assorbita dall'utente» sono inserite le seguenti: «e le misure qualitative e quantitative necessarie per evitare di incorrere in penali».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;56#art-5