Art. 4 · Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008

Art. 4

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Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008

In vigore dal 6 mag 2010
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Entro novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'attuazione dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 per quanto attiene i sistemi di distribuzione chiusi, entro novanta giorni»; b) al comma 1, dopo le parole: «servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale»; c) al comma 2, primo periodo, le parole da: «facendo esclusivo riferimento» a: «sul punto di connessione» sono sostituite dalle seguenti: «in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all', comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione»; d) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni: a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente; b) hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all', comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;56#art-4