Art. 4 · Abrogazioni

Art. 4

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Abrogazioni

In vigore dal 1 apr 2010
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi: a) la legge 13 luglio 1965, n. 825; b) la legge 10 dicembre 1975, n. 724; c) la legge 7 marzo 1985, n. 76. 2. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresì apportate le seguenti modificazioni: 1) nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati; 2) nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati; 3) nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati; 4) nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; 5) nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati; 6) nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-bis sono abrogati; 7) nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 3. Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 è abrogato. 4. Nel decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l' è abrogato. 5. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell', i commi 486 e 487 sono abrogati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;48#art-4