Art. 4
4 / 5Abrogazioni
In vigore dal 1 apr 2010
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti legislativi:
a) la legge 13 luglio 1965, n. 825;
b) la legge 10 dicembre 1975, n. 724;
c) la legge 7 marzo 1985, n. 76.
2. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, gli e la tabella A sono abrogati. Al medesimo decreto sono altresì apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'articolo 12 i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) nell'articolo 20 i commi 1 e 2 sono abrogati;
3) nell'articolo 27 i commi 1, 2, 3 e 7 sono abrogati;
4) nell'articolo 29 i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
5) nell'articolo 32 i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono abrogati;
6) nell'articolo 33 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 7-bis sono abrogati;
7) nell'articolo 35 i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
3. Nella legge 25 maggio 1989, n. 190, l'articolo 11 è abrogato.
4. Nel decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, l' è abrogato.
5. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, nell', i commi 486 e 487 sono abrogati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-29;48#art-4