Art. 80 sexies · Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti
Titolo II

Art. 80 sexies

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Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti

In vigore dal 14 set 2012
(Impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti). 1. L'esercizio dell'attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell', comma 3, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall' del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la legge 7 novembre 1949, n. 857, e il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 386, sono abrogati.
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