Art. 80 quater · Ruolo dei periti e degli esperti
Titolo II

Art. 80 quater

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Ruolo dei periti e degli esperti

In vigore dal 14 set 2012
1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980, sono apportate le seguenti modificazioni. a) l' è sostituito dal seguente: «4. - L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.»; b) al settimo comma dell' le parole: «La commissione di cui all'» e le parole: «la commissione» sono sostituite dalle seguenti: «La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; c) al primo comma dell' le parole: «ed alla proposta della commissione di cui all'» sono soppresse ed al secondo comma dell' le parole: «in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta» sono soppresse; d) all' le parole: «che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente» sono abrogate; e) gli sono conseguentemente soppressi; f) all' le parole: «l'attività abitualmente esercitata» sono soppresse; g) l' è sostituito dal seguente: «11. Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio.»; h) all', le parole: «La commissione di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato»; le parole: «e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo » sono soppresse; i) all', le parole: «commissione prevista dall'» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della camera di commercio» e il quinto comma è abrogato; l) sono abrogati gli , primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e 16. 2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-80-quater