Titolo II
Art. 78
30 / 93Attività di estetista
In vigore dal 14 set 2012
1. L' della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è sostituito dal seguente:
"
1. L'attività professionale di cui all' è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all' della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all' della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista è soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell', comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all' del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
2. All' della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 è inserito il seguente:
"01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.".
3. Sono o restano abrogati l', comma 1, l', comma 4, dalle parole: "prevedendo le relative sessioni" fino alla fine del precitato comma, e l', comma 1, limitatamente alle parole: "in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell' della legge 8 agosto 1985, n. 443", della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-78