Art. 72 · Attività di facchinaggio
Titolo II

Art. 72

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Attività di facchinaggio

In vigore dal 14 set 2012
1. I soggetti che presentano la segnalazione certificata di inizio di attività per l'esercizio dell'attività di facchinaggio ai sensi dell' della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342. 1-bis. All', comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e" sono soppresse.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-72