Art. 68 · Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
Titolo II

Art. 68

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Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

In vigore dal 14 set 2012
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attività ". 3. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-68