Art. 67 · Apparecchi automatici
Titolo II

Art. 67

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Apparecchi automatici

In vigore dal 14 set 2012
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " è sostituita dalle seguenti: "segnalazione certificata di inizio di attività ". 3. I commi 1 e 2 dell' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, sono abrogati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-67