Art. 60 · Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare
Parte SECONDA

Art. 60

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Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare

In vigore dal 8 mag 2010
(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare) 1. All', comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; 2. All' della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), le parole: "della Comunità economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale"; c) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; d) al comma 3, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due"; e) il comma 4, è sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4 e 5 dell' del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.". 3. Al comma 4, dell', le parole: "cittadini italiani," sono soppresse. 4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-60