Parte PRIMA›Capo I
Art. 6
6 / 93Servizi di trasporto
In vigore dal 8 mag 2010
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonché i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.
2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unità da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-6