Parte SECONDA
Art. 56
85 / 93Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo
In vigore dal 8 mag 2010
(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)
1. All' della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";
b) alla lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All', comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, la parola: "stranieri" è sostituita dalle seguenti: "di Stati non membri dell'Unione europea".
3. All' della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l', commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4. All', secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
5. L'espressione: "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-56