Art. 54 · Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista
Parte SECONDA

Art. 54

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Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista

In vigore dal 8 mag 2010
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista) 1. All', primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono inserite le seguenti: "o il loro domicilio professionale,". 2. All', primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale". 3. All', della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo."; b) al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l' del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE."; 4. Dopo l' della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 31-bis (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti) 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli .". 5. All' della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza", ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: "o domicilio professionale". 6. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-54