Art. 53 · Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario
Parte SECONDA

Art. 53

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Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario

In vigore dal 8 mag 2010
(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario) 1. All', primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,". 2. All' della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea"; b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,"; c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.". 2. All' della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due"; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l', commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE."; 3. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-53