Parte SECONDA
Art. 53
82 / 93Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario
In vigore dal 8 mag 2010
(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
modificazioni, recante ordinamento della professione
di perito agrario)
1. All', primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,".
2. All' della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica" sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All' della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "due";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l', commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
3. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia"; l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-53