Art. 41 · Meccanismo d'allerta
Titolo VII

Art. 41

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Meccanismo d'allerta

In vigore dal 8 mag 2010
1. Qualora un'autorità competente di cui all', comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un'attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all', comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione. 2. Con il decreto di cui all', comma 4, sono disciplinate le modalità operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati membri, nonché per la chiusura, la revoca e la correzione dell'allerta stessa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-41