Titolo VII
Art. 39
68 / 93Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro
In vigore dal 8 mag 2010
(Controllo da parte delle autorità competenti in caso
di spostamento temporaneo del prestatore in
un altro Stato membro)
1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all', comma 1, lettera i), controllano il rispetto dei requisiti nazionali in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dall'ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.
2. Le autorità competenti di cui al comma 1 non possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le autorità competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità competenti di cui all', comma 1, lettera i).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-39