Titolo VII
Art. 38
67 / 93Obblighi generali per le autorità competenti
In vigore dal 8 mag 2010
1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all', comma 1, lettera i), forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la conferma del loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.
2. Le autorità competenti di cui al comma 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informano quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.
3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorità competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-38