Titolo VII
Art. 37
66 / 93Mutua assistenza
In vigore dal 8 mag 2010
1. Le autorità competenti di cui all', comma 1, lettera i), forniscono al più presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui all', comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.
2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all', comma 1, lettera i), provvedono affinché i prestatori stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie al controllo delle attività di servizi.
3. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le autorità competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.
4. Le autorità competenti provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul territorio nazionale siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.
5. Le autorità competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-37