Art. 32 · Risoluzione delle controversie
Titolo VI

Art. 32

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Risoluzione delle controversie

In vigore dal 8 mag 2010
1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza. 2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate. 3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite. 4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa comunitaria in vigore. L'istituto di credito e l'assicuratore stabiliti sul territorio nazionale devono essere autorizzati ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE. 5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-32