Parte PRIMA›Capo I
Art. 3
3 / 93Servizi sociali
In vigore dal 8 mag 2010
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-3