Titolo IV
Art. 27
56 / 93Certificazioni
In vigore dal 8 mag 2010
1. Nei casi in cui è prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalità equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione è rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove necessario, le autorità competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all', comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonché agli atti relativi a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicità nel registro delle imprese.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-27