Titolo III
Art. 21
48 / 93Requisiti da giustificare
In vigore dal 8 mag 2010
1. Fatto salvo quanto previsto dall', commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;
f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell' del presente decreto.
2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, in conformità con i principi di non discriminazione e proporzionalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-21