Art. 20 · Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione
Titolo III

Art. 20

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Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione

In vigore dal 8 mag 2010
(Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione) 1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro. 2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. 3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-20