Art. 13 · Notifiche
Titolo IICapo I

Art. 13

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Notifiche

In vigore dal 8 mag 2010
1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all', comma 1, è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea. 2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne dà contestuale comunicazione all'autorità competente. 3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresì, alle autorità competenti i requisiti elencati all' notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri. 4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59#art-13