Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. IV
Art. 998
1047 / 2493Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace
In vigore dal 9 ott 2010
1. I limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti:
a) Esercito italiano:
1) primo maresciallo: 50 anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni;
3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni;
b) Marina militare:
1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni;
2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni;
c) Aeronautica militare:
1) appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall';
2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni;
3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni;
d) Arma dei carabinieri:
1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni;
2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni;
3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-998