Art. 998 · Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace
Libro QUARTOTitolo VCapo VIISez. IV

Art. 998

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Limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace

In vigore dal 9 ott 2010
1. I limiti di età fino ai quali i sottufficiali di complemento hanno obblighi in tempo di pace sono i seguenti: a) Esercito italiano: 1) primo maresciallo: 50 anni; 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 48 anni; 3) appartenenti al ruolo sergenti: 45 anni; b) Marina militare: 1) appartenenti al ruolo marescialli: 52 anni; 2) appartenenti al ruolo sergenti: 48 anni; c) Aeronautica militare: 1) appartenenti al ruolo naviganti: 35 o 45 anni, in base a quanto stabilito dall'; 2) appartenenti al ruolo marescialli non naviganti: 52 anni; 3) appartenenti ruolo sergenti non naviganti: 50 anni; d) Arma dei carabinieri: 1) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza: 55 anni; 2) maresciallo, maresciallo ordinario e maresciallo capo: 52 anni; 3) appartenenti al ruolo sovrintendenti: 50 anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-998