Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. IV
Art. 997
1046 / 2493Obblighi
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'ufficiale e il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:
a) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita e alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;
b) frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;
c) rispondere alle chiamate di controllo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-997