Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. III
Art. 993
1042 / 2493Richiami in servizio
In vigore dal 20 feb 2020
1. Il richiamo in servizio presso l'Amministrazione della difesa è disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministero della difesa, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell', predispone appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, suddivisi per province e relativi comuni.
3. Sulla base degli elenchi di cui al comma 2, l'amministrazione interessa, in ordine decrescente di età, i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza.
4. Il richiamo in servizio dei militari che accettano l'impiego è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
5. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-993