Libro QUARTO›Titolo V›Capo VII›Sez. II
Art. 986
1034 / 2493Tipologia dei richiami in servizio
In vigore dal 9 feb 2013
1. Il militare in congedo può essere richiamato in servizio:
a) d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.
2. Il richiamo d'autorità è disposto con decreto del Ministro della difesa.
3. Il richiamo a domanda:
a) senza assegni, è disposto con decreto ministeriale;
b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale, previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il militare in congedo, richiamato in servizio..., è impiegato in relazione all'età e alle condizioni fisiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-986