Libro QUARTO›Titolo V›Capo VI›Sez. III
Art. 981
1028 / 2493Normativa applicabile
In vigore dal 26 feb 2014
1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) , comma 8, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
b) , comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione. In costanza di riconoscimento del diritto previsto da tale norma, il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri interessato non è impiegabile in operazioni in ambito internazionale o in attività addestrative propedeutiche alle stesse;
c) , comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) , comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Al personale dell'Arma dei carabinieri continuano ad applicarsi le seguenti norme:
a) della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574;
c) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
d) del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
e) , commi 553, 554, 555 e 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-981