Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. IV
Art. 973
1019 / 2493Personale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 13 set 2016
1. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma proporzionale alla durata del corso, fino a un massimo di cinque anni, dalla quale possono essere prosciolti, a domanda, per gravi e comprovati motivi. Il programma e la durata dei corsi e del vincolo di ferma obbligatoria che essi comportano sono determinati con decreto del Ministro della difesa.
2. Il vincolo della ferma obbligatoria di cui al comma 1 vale anche per i militari in servizio permanente.
2-bis. Il personale arruolato ai sensi degli , comma 4-bis, 692, comma 4-bis, e 708, comma 1-bis, è impiegato nella relativa specializzazione, salvo che non richieda di essere trasferito ad altra organizzazione dell'Arma dei carabinieri, non prima di dieci anni di servizio prestato nella specialità, ovvero d'autorità per inidoneità funzionale o per esonero dalla specializzazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-973