Art. 971 · Ufficiali
Libro QUARTOTitolo VCapo VSez. IV

Art. 971

1017 / 2493

Ufficiali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. 2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-971