Libro QUARTO›Titolo V›Capo V›Sez. IV
Art. 971
1017 / 2493Ufficiali
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso.
2. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-971