Art. 940 · Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata
Libro QUARTOTitolo VCapo IVSez. II

Art. 940

985 / 2493

Rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata

In vigore dal 9 feb 2013
1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le rispettive competenze; b) trattenuti in servizio sino a un massimo di sei mesi, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-940