Art. 936 · Obblighi di servizio
Libro QUARTOTitolo VCapo IVSez. I

Art. 936

981 / 2493

Obblighi di servizio

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari in servizio temporaneo sono vincolati a prestare servizio per un periodo determinato. Tale periodo di tempo è definito da ferma disposta all'inizio del servizio o da rafferma disposta in prosecuzione di una precedente ferma. 2. Le ferme e le rafferme sono previste dal presente codice. 3. Se non è diversamente disposto, al personale militare in servizio temporaneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul personale militare in servizio permanente in materia di stato giuridico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-936