Art. 93 · Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate
Libro PRIMOTitolo IVCapo ISez. I

Art. 93

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Impiego particolare di contingenti di personale militare delle Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze di cui all' della legge 26 marzo 2001, n. 128, possono essere utilizzati contingenti di personale militare delle Forze armate, ai sensi e con le modalità previste dal medesimo e dall', della legge n. 128 del 2001.
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