Art. 927 bis · Speciali limiti di età per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare
Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. V

Art. 927 bis

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Speciali limiti di età per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di età, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanità militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale; b) 63 anni: brigadiere generale del ruolo normale; c) 61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
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