Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. IV
Art. 921
966 / 2493Ricostruzione di carriera e rimborso spese
In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso di revoca della sospensione, ai sensi dell', comma 1, il militare ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Dall'importo determinato ai sensi del comma 1 si deduce:
a) l'assegno alimentare corrisposto;
b) ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito in dipendenza di prestazioni e attività svolte grazie alla sospensione dal servizio;
c) il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva inflitta, nonché all'interdizione temporanea dai pubblici uffici e alle altre pene accessorie che comunque incidono sul rapporto di servizio, ancorchè tali pene non sono state in concreto scontate, ovvero sono state dichiarate estinte;
d) il periodo di tempo corrispondente alla pena inflitta a seguito di applicazione della pena su richiesta;
e) il periodo di tempo corrispondente alla sanzione della sospensione disciplinare;
f) nella sola ipotesi prevista dall', comma 1, lettera b), il periodo di tempo corrispondente alla detenzione sofferta a titolo di arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, e ogni altra misura cautelare interdittiva, coercitiva o misura di prevenzione che ha reso impossibile la prestazione del servizio.
3. Il militare prosciolto in sede disciplinare ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno documentate, sostenute a causa del procedimento medesimo; la domanda di rimborso deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del proscioglimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-921