Art. 914 · Sospensione a seguito di condanna penale
Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. IV

Art. 914

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Sospensione a seguito di condanna penale

In vigore dal 9 ott 2010
1. La sospensione dall'impiego è applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-914